IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           su proposta del
                       MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
                              e sentito
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visto  l'art. 2, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 3, della
legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Visto  l'art.  16  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203;
  Visto  il decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante: "Disposizioni
urgenti    per    l'individuazione    della    disciplina    relativa
all'utilizzazione  del  coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di
combustione";
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112, recante
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  e  agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo  1997,  n. 59, e in particolare l'art. 83, comma 1, lettera g),
relativo  alla  "Determinazione  delle caratteristiche merceologiche,
aventi   rilievo   ai   fini   dell'inquinamento   atmosferico,   dei
combustibili e dei carburanti, nonche' alla fissazione dei limiti del
tenore di sostanze inquinanti in essi presenti";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970,
n. 1391, "Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n.
615,   recante   provvedimenti   contro  l'inquinamento  atmosferico,
limitatamente al settore degli impianti termici";
  Visto   il   decreto  del  Ministro  dell'ambiente  8 maggio  1989,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  124  del  30 maggio 1989,
recante   limitazione   delle   emissioni  nell'atmosfera  di  taluni
inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174
del  30  luglio  1990,  recante linee guida per il contenimento delle
emissioni  inquinanti  degli impianti industriali e la fissazione dei
valori minimi di emissione;
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  20  maggio  1991,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, che
fissa  i  "Criteri  per  l'elaborazione  dei  piani  regionali per il
risanamento della qualita' dell'aria";
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  175  del  27 luglio 1991,
recante  modifiche  dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia
di emissioni poco significative e di attivita' a ridotto inquinamento
atmosferico,  emanato  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 21 luglio 1989;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412,    "Regolamento    recante    norme    per   la   progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici
degli  edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia" e sue
modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 18 aprile
1994, n. 420, "Regolamento recante semplificazione delle procedure di
concessione  per  l'installazione  di  impianti  di  lavorazione o di
deposito di oli minerali";
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 2
ottobre  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 276 del 25
novembre 1995, recante disciplina delle caratteristiche merceologiche
dei   combustibili   aventi   rilevanza   ai  fini  dell'inquinamento
atmosferico nonche' delle caratteristiche tecnologiche degli impianti
di combustione;
  Visto il decreto ministeriale del 22 maggio 1998, n. 219, che fissa
"Modalita' di applicazione del trattamento agevolato per il biodiesel
e criteri di ripartizione del contingente agevolato";
  Visto  il  decreto  legislativo  4  agosto 1999, n. 372 "Attuazione
della  direttiva  96/61/CE  sulla  prevenzione  e riduzione integrate
dell'inquinamento";
  Visto il decreto direttoriale del Dipartimento delle dogane e delle
imposte  indirette  del  Ministero  delle  finanze del 20 marzo 2000,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000, recante
caratteristiche  tecniche  delle  emulsioni  di  olio  da gas ed olio
combustibile  denso  con  acqua,  destinate  alla  trazione  ed  alla
combustione;
  Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio 7 settembre 2001,
recante recepimento della direttiva 99/32/CE, relativa alla riduzione
del tenore di zolfo in alcuni combustibili liquidi;
  Considerata  l'opportunita'  di  aggiornare  ed integrare il citato
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 1995
al  fine  di assicurare una maggiore protezione dell'ambiente e della
salute umana;
  Sentita  la  Commissione  interministeriale  di cui all'art. 10 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 1995;
  Vista la deliberazione del CIPE del 19 novembre 1998, recante linee
guida  per  le  politiche  e  misure  nazionali  di  riduzione  delle
emissioni dei gas serra;
  Espletata  la  procedura  di  informazione  di  cui  alla direttiva
98/34/CE,  che  codifica  la  procedura  istituita  con  la direttiva
83/189/CEE;
  Sentito  il  parere  della  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali,  unificata con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano, ai
sensi  dell'art.  9  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella seduta del 28 febbraio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il presente decreto stabilisce le caratteristiche merceologiche
dei   combustibili   aventi   rilevanza   ai  fini  dell'inquinamento
atmosferico nonche' le caratteristiche tecnologiche degli impianti di
combustione.
  2.  Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e  delle  province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono in
conformita'   ai   rispettivi   statuti  e  alle  relative  norme  di
attuazione.